

40. La Carta del lavoro.

Da: La Carta del lavoro, in A. Amantia, Liberalismo economico e
corporativismo, Torino, 1938.

Il 21 aprile del 1927 il Gran consiglio del fascismo approv la
Carta del lavoro. Con tale documento, del quale riportiamo la
prima parte, contenente l'enunciazione dei principi fondamentali,
il fascismo intendeva porre le basi dello stato corporativo: alle
corporazioni, organizzazioni unitarie delle forze della
produzione riconosciute come organi di stato, era affidato il
compito di coordinare e disciplinare tutti gli aspetti della
produzione; si affermava come obiettivo fondamentale lo sviluppo
della potenza nazionale; si ribadivano la preminenza
dell'iniziativa privata e il divieto di sciopero e di serrata e si
riconfermava il ruolo della magistratura del lavoro per la
soluzione delle controversie. La Carta del lavoro venne presentata
come un atto di importanza fondamentale, tanto  vero che venne
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, pur non avendo valore
giuridico in quanto approvata dal Gran consiglio del fascismo, che
era ancora organo interno del partito fascista.  Con essa, secondo
Mussolini, si realizzava una specie di rivoluzione pacifica, che
poneva l'Italia all'avanguardia fra tutte le nazioni del mondo: il
contrasto fra gli interessi egoistici delle varie forze economiche
era superato nel nome dei superiori interessi della nazione, il
fascismo aveva trovato la terza via fra capitalismo e
socialismo. In realt essa non apportava alcuna novit
rivoluzionaria, e, in ogni caso, al di l delle generiche
dichiarazioni di principio, gli interessi di fatto tutelati furono
quelli del padronato agrario e industriale; la sua pubblicazione
consent comunque al regime di acquisire ulteriori consensi sia
all'interno che all'estero.


primo. La Nazione Italiana  un organismo avente fini, vita, mezzi
di azione superiori, per potenza e durata, a quelli degli
individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unit
morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello
Stato Fascista.
secondo. Il lavoro, sotto tutte le forme organizzative ed
esecutive, intellettuali, tecniche e manuali,  un dovere sociale.
A questo titolo, e solo a questo titolo,  tutelato dallo Stato.
Il complesso della produzione  unitario dal punto di vista
nazionale. I suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel
benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.
terzo. L'organizzazione sindacale e professionale  libera. Ma
solo il sindacato, legalmente riconosciuto e sottoposto al
controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente
tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui 
costituito; di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre
associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti
collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla
categoria; di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad
essi, funzioni delegate di interesse pubblico.
quarto. Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua
espressione concreta la solidariet fra i vari fattori della
produzione mediante la conciliazione degli opposti interessi dei
datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli
interessi superiori della produzione.
quinto. La Magistratura del Lavoro  l'organo con cui lo Stato
interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano
sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che
vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro.
sesto. Le associazioni professionali legalmente riconosciute
assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i
lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro
e ne promuovono il perfezionamento.
Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle
forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli
interessi.
In virt di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi
della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla
legge riconosciute come organi di Stato.
Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le
corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina
dei rapporti di lavoro ed anche sul coordinamento della produzione
tutte le volte che ne abbiano avuti i necessari poteri dalle
associazioni collegate.
settimo. Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel
campo della produzione come lo strumento pi efficace e pi utile
nell'interesse della Nazione.
L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di
interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa  responsabile
dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato.
Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse
reciprocit di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera,
tecnico, impiegato od operaio,  un collaboratore attivo
dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore
di lavoro che ne ha la responsabilit.
ottavo. Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno
l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento e il
perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi.
Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione
o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla
tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere,
al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini
morali dell'ordinamento corporativo.
nono. L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo
soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o
quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale
intervento pu assumere la forma del controllo,
dell'incoraggiamento e della gestione diretta.
decimo. Nelle controversie collettive del lavoro l'azione
giudiziaria non pu essere intentata se l'organo corporativo non
ha prima esperito il tentativo di conciliazione.
Nelle controversie individuali, concernenti l'interpretazione e
l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni
professionali hanno facolt di interporre i loro uffici per la
conciliazione.
